2019/11/29 by Andrea Patroni Griffi, Patroni Griffi, Andrea
Business, Management and Accounting · #Corporate Governance and Law #Legal and Labor Studies #Stato regionale #Taxation and Legal Issues #articolo 116 #comma 3 #regionalismo differenziato #solidarietà territoriale
paper · doi:10.6092/2421-0528/6374
openalex publication_date 2019/11/29 · openalex created_date 2020/11/23 · openalex updated_date 2026/07/01
Il regionalismo differenziato, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, vede oggi avanzare il suo problematico processo di attuazione. L’attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione pone una serie di punti problematici. Misure perequative, fissazione dei fabbisogni standard e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni costituiscono presupposti costituzionali alla realizzazione del regionalismo asimmetrico. Mentre, per quanto riguarda il procedimento, e le stesse materie e funzioni da attribuire, con i relativi “costi”, va salvaguardato il ruolo del Parlamento, non potendosi limitare la differenziazione di autonomia al mero accordo tra Esecutivi nell’intesa con la Regione interessata, riguardando invece la stessa forma di Stato.